Lo statuto

STATUTO DELLA “Associazione Sportiva Dilettantistica Diuncertolivello”

ART. 1 – DENOMINAZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile viene costituita fra gli aderenti al presente Statuto un’Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito abbreviata in A.S.D), senza scopo di lucro, denominata:

“Associazione Sportiva Dilettantistica Diuncertolivello” o anche in breve “A.S.D. – Diuncertolivello”.

ART. 2 – SEDE

L’ A.S.D ha sede in Cremona – Viale Della Conca,7.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato o all’estero.

ART. 3 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’ A.S.D è una libera Associazione Sportiva Dilettantistica che è apolitica ed apartitica e non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di contribuire alla diffusione, sviluppo, conoscenza e pratica dell’attività sportiva dilettantistica del Beach volley, della pallavolo in tutte le sue forme (beach-volley, green-volley ed altre) e del beach tennis, a livello agonistico, amatoriale e ricreativo, nell’ambito, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della U.I.S.P, della Federazione Italiana Pallavolo (F.I.P.A.V.). di quegli Enti di promozione necessari all’attuazione dell’oggetto sociale e del C.O.N.I., che disciplinano tale attività sportiva e dei quali accetta, fin d’ora, lo Statuto e i regolamenti.

Fra gli altri scopi istituzionali dell’A.S.D. sono compresi:

a) la promozione e l’organizzazione di gare sportive di Beach Volley e pallavolo in tutte le sue forme, di manifestazioni, agonistiche e non, la formazione e la preparazione di squadre di Beach Volley e pallavolo per la partecipazione a tornei e l’attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire lo sviluppo dell’attività pallavolistica, e sportiva in genere, tra gli Associati e la popolazione del territorio;

b) la diffusione, lo sviluppo, la conoscenza e la pratica di altri sport di squadra riferiti in particolare alle attività sportive dilettantistiche del basket, calcio, calcio a cinque, beach soccer, beach tennis e tutti gli sport su sabbia, in forma prettamente amatoriale, nonché la partecipazione a competizioni sportive dilettantistiche, nell’ambito, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni competenti, che disciplinano tali attività sportive e delle quali accettano, fin d’ora, lo Statuto e i regolamenti;

c) il miglioramento fisico e morale dei giovani, mediante la promozione e organizzazione, anche in concorso con altri, di manifestazioni sportive ed altre iniziative sportive dilettantistiche legate agli sport di squadra ed individuali in genere;

d) l’organizzazione di convegni, seminari, incontri, corsi e scuole, privilegiando l’attività didattica, per l’avviamento e la divulgazione dell’attività sportiva dilettantistica di squadra ed individuale;

e) la creazione di un ambiente di socializzazione con l’emancipazione dei

giovani, favorendo, nel contempo, la nascita ed il consolidarsi di una cultura dello sport agonistico e non e dell’attività fisica, necessari per una sana maturazione psico-fisica, e per una corretta educazione sociale degli Associati.

f) la gestione di impianti sportivi sia di proprietà che non.

Per l’attuazione dell’oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi prefissati l’Associazione Sportiva Dilettantistica, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell’attività sociale, si impegna ad istituire e a fornire ai propri Associati tutti i servizi connessi a ciò idonei, quali:

l’acquisizione e la manutenzione adeguata di tutte le strutture necessarie per l’esercizio degli sport sopracitati;

il reperimento di validi istruttori per l’attività didattica e per l’organizzazione di corsi, sia singoli che collettivi, di addestramento e di insegnamento delle discipline sportive di squadra con particolare riguardo ai ragazzi al di sotto dei 18 anni;

i servizi di ristoro, bar e di altre attività similari collegate ai propri impianti e alle manifestazioni ed eventi sportivi e ricreativi organizzati;

l’acquisto di tutto il materiale sportivo necessario per poter permettere il regolare svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche inerenti agli sport di squadra ed individuali;

i servizi di organizzazione per il pernottamento e il soggiorno dei partecipanti alle manifestazioni sportive dilettantistiche.

L’A.S.D. dovrà operare tenendo conto della realtà locale e complessiva del territorio, cercando di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere le attività sportive dilettantistiche che esaltino i concetti formativi e partecipativi del Beach Volley, della pallavolo e degli altri sport di squadra ed individuali, creando le premesse per un sempre più esteso rapporto tra la scuola, il mondo del lavoro e l’attività sportiva amatoriale, nel quadro dei programmi di attività sportiva, di studio e di lavoro e del tempo libero.

L’A.S.D. potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario e commerciale che siano ritenute necessarie, utili e pertinenti con gli indirizzi dell’attività sociale.

ART. 3 BIS – AFFILIAZIONE

In particolare, l’ A.S.D. procederà alla propria affiliazione alla U.I.S.P. e/o alla F.I.P.A.V. e/o a quegli Enti di promozione necessari all’attuazione dell’oggetto sociale; con tale affiliazione, l’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie dello U.I.S.P., della F.I.P.A.V. e degli altri eventuali Enti e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dello U.I.S.P., della F.I.P.A.V. stessa e degli altri eventuali Enti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

ART. 3 TER – FUNZIONAMENTO

L’ A.S.D. garantisce la democraticità della struttura e l’elettività delle cariche.

L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dell’Associazione dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie di propri aderenti, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi spese e/o indennità che potranno essere indennizzate anche mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’entità e la complessità dell’impegno richiesto.

Nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o affidare l’incarico a terzi.

ART. 4 – DURATA

L’ A.S.D. ha durata illimitata.

L’ A.S.D., comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

ART. 5 – COLORI SOCIALI

I colori sociali sono il bianco ed il rosso.

ART. 6 – ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato.

Possono diventare Associati tutti coloro che condividano le finalità dell’Associazione e che, osservate le norme relative all’ammissione degli Associati, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Possono essere Associati anche le persone giuridiche, i consorzi, gli enti pubblici e privati che condividano le finalità dell’Associazione.

Agli Associati viene garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

ART. 7 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Qualunque cittadino, di ambo i sessi, che desideri divenire Associato deve farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’ A.S.D. il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Con la richiesta di ammissione l’aspirante Associato si impegna, in caso di accettazione, ad osservare lo Statuto e il regolamento e ad assumere incondizionatamente tutti i doveri di Associato.

ART. 8 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AD ASSOCIATI

Per essere ammessi a far parte A.S.D. gli aspiranti Associati devono:

a) essere di specchiata moralità;

b) accettare incondizionatamente il presente Statuto e uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni dell’eventuale regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo;

c) conformarsi a tutte le delibere prese dall’Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo.

L’ammissione ad Associato è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo il quale prende le opportune deliberazioni che sono inappellabili e non è tenuto a dare giustificazioni al richiedente sulle sue decisioni in materia.

ART. 9 – ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo si estingue:

a) con la morte del Socio;                b) con le dimissioni del Socio stesso;

c) con la decadenza automatica da Socio;  d) con l’esclusione del Socio.

ART. 10 – DIMISSIONE E DECADENZA ASSOCIATI

Gli Associati che intendono dimettersi dovranno presentare al Consiglio Direttivo una dichiarazione scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e non avranno diritto al rimborso dei contributi e delle quote associative già pagati.

Tale recesso per dimissioni ha effetto solo dopo la sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo e, comunque, con lo scadere dell’anno in corso, purché la richiesta sia presentata almeno tre mesi prima.

La decadenza da Associato avviene automaticamente con il mancato versamento della quota e/o del contributo associativo annuale nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 – ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO

Il Consiglio Direttivo può escludere l’Associato che non osserva le disposizioni dello Statuto sociale, degli eventuali regolamenti e i deliberati dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo e che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’Associazione.

Restano a carico dell’Associato escluso tutte le obbligazioni precedentemente assunte con possibilità di richiesta da parte dell’Associazione di eventuali risarcimenti danni.

ART. 12 – CATEGORIE ASSOCIATI

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Associati:

1) Soci fondatori;                                                              2) Soci onorari o benemeriti;

3) Soci ordinari;                                                                4) Soci sostenitori.

Sono Soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla firma dell’Atto Costitutivo.

Sono Soci onorari o benemeriti coloro che abbiano particolari benemerenze sportive o civiche e coloro che, con la loro munificenza, hanno, contribuito all’affermazione dell’A.S.D. e sono nominati dal consiglio direttivo. I Soci onorari devono aderire ai principi che formano lo Statuto dell’ A.S.D. e devono altresì obbligarsi a rispettare le prescrizioni degli organi sociali.

Sono Soci ordinari coloro che versano i normali contributi associativi fissati dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci sostenitori i minori di età che partecipano attivamente alla vita dell’ A.S.D., senza aver diritto al voto nelle Assemblee.

Il Consiglio Direttivo potrà individuare altre categorie di Associati, differenziando l’importo del contributo associativo annuale di cui all’art. 15 dello Statuto.

La suddivisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione; in particolare tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione e a stabilirne la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

ART. 13 – PARTECIPANTI ALLA VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Tutte le categorie di Associati, esclusi i minori di età, hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

In nessun caso potrà essere limitato agli Associati il diritto alla partecipazione e al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, nonché quello di partecipare alla ripartizione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento, salvo quanto previsto dall’art. 29 dello Statuto per una delibera assembleare che attribuisca il patrimonio a fini di utilità generale.

ART. 14 – CONDOTTA DELL’ASSOCIATO

L’Associato deve:

a) mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’ A.S.D. e fuori di essa;

b) versare puntualmente i contributi associativi e/o le quote associative stabiliti dal Consiglio Direttivo;

c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’ A.S.D..

ART. 15 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

I contributi associativi, le quote associative, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati sono obbligati al versamento delle quote annuali nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo; i contributi associativi e le quote associative potranno essere di diversa entità e potranno variare in relazione all’età, o alla categoria di Associato o alla partecipazione dell’Associato all’attività associativa.

I contributi e le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 16 – CARICHE SOCIALI

Tutti gli Associati maggiorenni possono accedere alle cariche sociali.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.

ART. 17 – DURATA ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

ART. 18 – ORGANI ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli Associati;                     b) il Consiglio Direttivo;                   c) il Presidente dell’Associazione.

ART. 19 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ASSOCIATI

L’Assemblea degli Associati si riunisce e delibera in sede ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria degli Associati deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il mese di luglio di ciascun anno, cioè entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

La convocazione di Assemblee Straordinarie, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da almeno 1/3 degli Associati, aventi il diritto di voto in Assemblea, che dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione, proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Le Assemblee degli Associati, sia Ordinarie che Straordinarie, sono convocate almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza a mezzo di comunicazione scritta agli Associati, ovvero con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, la data e l’orario della convocazione da affiggere presso la sede dell’Associazione e/o nei luoghi di esercizio delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 20 – PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE ASSOCIATI

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione tutti gli Associati maggiorenni che sono in regola con il versamento dei contributi e/o delle quote associative.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, da  persona eletta dall’Assemblea stessa.

Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Esse deliberano validamente con la maggioranza degli Associati presenti.

Ciascun Associato, sia persona fisica che giuridica, ha diritto a un solo voto.

Nelle Assemblee non sono ammesse deleghe.

ART. 21 – OGGETTO ASSEMBLEE ASSOCIATI

L’Assemblea degli Associati indica le linee di sviluppo dell’ A.S.D., opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le linee di politica sportiva dilettantistica e culturale che il presente Statuto contiene.

L’Assemblea Ordinaria degli Associati ha per oggetto:

a) la discussione sulla relazione tecnico-sportiva ed amministrativa del Consiglio Direttivo;

b) l’approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo dell’esercizio sociale;

c) l’elezione delle cariche sociali (componenti il Consiglio Direttivo);

d) la discussione e la delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell’Associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto e/o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Straordinaria degli Associati delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto nonché sulla proroga, sulla liquidazione e sullo scioglimento anticipato dell’A.S.D..

ART. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’ A.S.D. è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 11 membri, eletti a norma dell’art. 21 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo i soli Associati maggiorenni che risultino in regola con il pagamento dei contributi e delle quote associative.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che ricoprono la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Eventuali consiglieri dimissionari, revocati o decaduti dalla carica verranno sostituiti dal Consiglio Direttivo. I nuovi eletti dureranno in carica sino alla scadenza del mandato al Consiglio.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Il Consiglio Direttivo, qualora l’Assemblea Ordinaria degli Associati non vi abbia provveduto, elegge al suo interno:

a) il Presidente;                  b) i Vice-Presidenti; c) il segretario.

ART. 23 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna. In particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi associativi, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate in modo tassativo alla competenza dell’Assemblea degli Associati.

In via indicativa e non esaustiva, al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti:

a) il funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo dell’Associazione;

b) l’approvazione del programma per la preparazione tecnica degli atleti e quello sportivo dell’Associazione;

c) il pagamento e la riscossione dei debiti e crediti;

d) la liquidazione dei rimborsi spese e/o delle indennità agli atleti, agli

istruttori, agli accompagnatori e ad ogni altra persona che si sia adoperata nell’attività dell’Associazione;

e) la redazione del regolamento di disciplina e l’adozione di tutti provvedimenti disciplinari;

f) il compimento di tutti gli atti necessari per l’acquisizione di mezzi finanziari atti al funzionamento dell’Associazione;

g) la discussione di tutte le questioni che interessano l’Associazione e gli Associati;

h) l’ammissione, le dimissioni e l’esclusione degli Associati;

i) la convocazione delle Assemblee Ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all’anno e la convocazione delle Assemblee Straordinarie quando lo reputi necessario o ne venga fatta richiesta dagli Associati a norma dell’art. 19 del presente Statuto;

j) il compimento di qualsiasi operazione con gli istituti di credito, autorizzando il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente o un delegato a sottoscrivere, in nome e per conto dell’Associazione, tutti i documenti che gli istituti di credito riterranno necessari ed opportuni per il perfezionamento di tali operazioni;

k) la stesura della bozza del rendiconto economico-finanziario consuntivo dell’esercizio da sottoporre successivamente all’Assemblea Ordinaria degli Associati per l’approvazione definitiva.

Spetta al Consiglio Direttivo l’emanazione di un eventuale Regolamento Interno contenente le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale che dovrà essere rispettato dagli Associati e riguardante in particolare le modalità per l’ammissione, i criteri di esazione dei contributi e delle quote associative, le scritture contabili da tenere oltre a quelle obbligatorie, la decadenza e l’esclusione dall’Associazione.

ART. 24 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri.

Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l’intervento personale della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice dei presenti, senza tener conto nel conteggio degli astenuti. In caso di parità di voti, si attribuisce prevalenza al voto del Presidente.

ART. 25 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell’ A.S.D. viene eletto in seno al Consiglio Direttivo e rappresenta, anche agli effetti di legge, l’ A.S.D. stessa; pertanto, la firma e la rappresentanza legale dell’ A.S.D. di fronte ai terzi, sia sostanziale che processuale, spettano al Presidente dell’ A.S.D..

Egli sovrintende all’attività dell’ A.S.D. e all’esecuzione delle delibere degli organi associativi, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il rendiconto annuale consuntivo da presentare agli Associati; vista, di regola, la corrispondenza e dichiara  aperte e presiede le Assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

ART. 26 – OBBLIGAZIONI IN PROPRIO DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati ed i membri del Consiglio Direttivo nell’interesse dell’ A.S.D., potranno assumere, volendo, obbligazioni in proprio, fornire garanzie, effettuare sovvenzioni e prestiti all’ A.S.D..

ART. 27 – FONTI DI FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Le spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell’ A.S.D. sono coperte dai contributi e/o dalle quote associative versati dagli Associati nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo e con i contributi e le liberalità che l’ A.S.D. potrà altresì ricevere da altri soggetti, persone ed enti.

Le entrate dell’ A.S.D. sono costituite:

a) dai contributi e/o dalle quote associative, ordinari e straordinari, versati dagli Associati;

b) dalle eventuali elargizioni e contributi raccolti dagli Associati, da terzi e da Enti pubblici o privati;

c) dalle entrate finanziarie derivanti dall’organizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e non;

d) da tutte le altre entrate che possono concorrere ad incrementare i fondi sociali.

ART. 28 – PATRIMONIO ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’ A.S.D. deve essere destinato esclusivamente ai fini e

per gli scopi di cui all’art. 3 del presente statuto.

Il Patrimonio dell’ A.S.D. è indivisibile ed è costituito:

a) dagli impianti sportivi di proprietà dell’Associazione;

b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare sportive;

c) dal materiale sportivo, attrezzi e indumenti;

d) da tutti gli altri beni, mobili ed immobili appartenenti all’Associazione stessa;

e) da automezzi ed altre attrezzature mobili iscritte e non iscritte in pubblici registri;

f) dalle eventuali donazioni, lasciti e successioni;

g) dagli eventuali avanzi di bilancio.

Ai sensi del art. 148, comma 8, lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’A.S.D. salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 29 – SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE

L’ A.S.D. può essere sciolta con apposita delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati e con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati votanti.

L’Assemblea Straordinaria provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In osservanza dell’obbligo derivante dal art. 148, comma 8, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in caso di scioglimento per qualunque causa, l’intero patrimonio sociale, compresi i contributi e/o le quote associative

versati, che sono irripetibili, sarà devoluto a favore di altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30 – CLAUSOLA ARBITRALE

Gli Associati si impegnano a non adire in nessun modo a vie legali per loro eventuali questioni con l’ A.S.D..

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza ed in relazione all’interpretazione e/o applicazione delle norme contenute nel presente statuto ed ai rapporti tra gli Associati, tra l’ A.S.D. e gli Associati, tra gli Associati e i membri del Consiglio Direttivo, tra gli Associati e il liquidatore o i liquidatori, dovrà essere risolta, quando ciò non sia escluso dalla legge, da un Arbitro unico nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede l’ A.S.D., il quale provvederà alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

La sede dell’arbitrato sarà presso il domicilio dell’arbitro.

L’Arbitro deciderà quale amichevole compositore in modo irrituale e secondo equità, svincolato da norme di procedura diverse dal rispetto del normale contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell’arbitro.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n° 5.

ART. 31 – NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme stabilite dal Codice civile in materia di Associazioni non riconosciute e le norme statutarie e regolamentari dell’U.I.S.P., della F.I.P.A.V. o altro Ente, in quanto applicabili.